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[D.L. 626/94] [Integrazione e modifica del D.L.626/94] [E-mail] [Home]  

 

CONVENZIONE TRA

LE FERROVIE DELLO STATO - Società di Trasporto e Servizi per azioni
Direzione Sanità

E

IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
- Direzione Generali Affari Civili e Libere Professioni del Ministero di Grazia e Giustizia;
- Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria;
- Direzione Generale Affari Penali;
- Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;
- Ufficio Legislativo;
- Ispettorato Generale;
- Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile;
- Ufficio del Responsabile dei Servizi Informativi ed Automatizzati;

per prestazioni sanitarie e di igiene del lavoro

P R E M E S S O

che a seguito della entrata in vigore del D. L.vo n. 626/94, come modificato dal D. L.vo 242/96, ogni datore di lavoro è tenuto, tra l'altro, a nominare il medico competente per gli adempimenti inerenti la sorveglianza sanitaria, per la collaborazione alla redazione del "documento di valutazione del rischio" nonché per l'attività di formazione ed informazione del personale di cui agli artt. 16 e 17 della citato decreto;

che - per quanto disposto con D.M. in data 18.11.1996 che ha individuato i datori di lavoro nell'ambito dell'Amministrazione della Giustizia - anche il Direttore Generale degli Affari Civili è tenuto alla nomina del medico competente per la propria Direzione Generale;

che, nell'intento di agevolare il compito di scelta del medico competente per tutti i datori di lavoro - capi degli uffici giudiziari, la Direzione Generale degli Affari Civili ha avviato contatti con enti particolarmente qualificati, in grado di assicurare le prestazioni previste dalla citata normativa su tutto il territorio nazionale tra cui la Direzione Sanità ed Ambiente e Ispettorato della F.S. s.p.a. che svolge, ad atto di concessione del Ministro dei Trasporti, tutte le funzioni già attribuite ai Medici delle Ferrovie dello Stato ai sensi dell'art. 6, lettera z), della legge 833/78 e dell'art. 24 della l. n. 210/85, avvalendosi di personale specializzato ed in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, necessari per l'espletamento di quanto disposto dal D. L.vo 626/94 artt. 16 e 17 e successive modificazioni;

che all'esito di tali contatti si raggiungeva un'intesa tra la Direzione Generale degli Affari Civili del Ministero di Grazia e Giustizia e la Direzione Sanità ed Ambiente e Ispettorato della F.S. s.p.a. che, pertanto, predisponeva uno schema di convenzione con possibilità di applicazione della stessa sia all'Amministrazione Centrale che a tutti gli uffici giudiziari periferici;

che in data 28.2.1997 la Direzione Generale degli Affari Civili provvedeva ad inoltrare lo schema di convenzione a tutti i datori di lavoro - capi degli Uffici Giudiziari, affinché valutassero, nell'ambito della loro autonomia, se addivenire alla stipula di tale convenzione;

che, invece, con esclusivo riferimento ai datori di lavoro individuati nell'ambito dell'Amministrazione centrale, a seguito della riunione tenutasi presso il Gabinetto del Ministro in data 3 aprile e della successiva nota di quell'Ufficio in data 4.4.1997, sono pervenute alla Direzione Generale degli Affari Civili le adesioni dei seguenti Uffici:
- Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria (note pervenuta in data 12.4 e 7.5.1997);
- Direzione Generale Affari Penali (nota pervenuta in data 12.4.1997);
- Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (nota pervenuta in data 10.4.1997);
- Ufficio Legislativo (nota pervenuta in data 10.4.1997);
- Ispettorato Generale (nota pervenuta in data 10.4.1997);
- Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile (nota pervenuta in data 10.4.1997);
- Ufficio del Responsabile dei Servizi Informativi ed Automatizzati (note pervenute in data 9 e 30.4.1997);

che con le stesse note sopracitate i datori di lavoro - capi dei suddetti Uffici, incaricavano la Direzione Generale degli Affari Civili di stipulare detta convenzione anche in nome e per conto degli stessi;

che, pertanto, la Direzione Generale degli Affari Civili addiviene alla stipula della convenzione sia in proprio che in nome e per conto dei datori di lavori degli Uffici in narrativa meglio indicati;

che, con decreto delega in data 10.5.1997 il Direttore Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni delega
(omissis),
Direttore dell'Ufficio VI della stessa Direzione, a stipulare la convenzione di cui in narrativa con la Direzione Sanitaria delle Ferrovie dello Stato;

che la Direzione Sanità delle F.S., giusta nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. UCA 737/7880/15/B/3 in data 26.2.1993, non è assoggettata agli obblighi connessi alla disciplina antimafia di cui alle leggi n. 575/65, n. 55/90 e successive integrazioni in quanto "... soggetto equiparato, alla stregua della normativa antimafia, alla pubblica amministrazione e ciò anche ai fini dell'applicazione della norma (art. 10-sexies, comma 8, della legge n. 575/1965) secondo cui la certificazione antimafia in parola non è richiesta nei rapporti fra le pubbliche amministrazioni";

tutto ciò premesso

TRA

le Ferrovie dello Stato - Direzione Sanità che in seguito, per brevità, verranno indicate con la denominazione "Direzione Sanità F.S." rappresentate
(omissis),
sia in qualità di Responsabile della Direzione Sanità che, in virtù dei poteri conferitigli con delibera n. As/778 in data 26.2.1991 ed ordine di servizio n. Ad/12 in data 19.2.1997, interviene nella stipula della presente convenzione;

E

- Direzione Generale Affari Civili e Libere Professioni, rappresentata dal
(omissis)
Direttore Generale, che per effetto del D.M. 18.11.1996 è stato individuato quale Datore di lavoro;

- Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria rappresentata dal
(omissis)
Direttore Generale, che per effetto del D.M. 18.11.1996 è stato individuato quale Datore di lavoro;

- Direzione Generale Affari Penali rappresentata dal
(omissis)
Direttore Generale, che per effetto del D.M. 18.11.1996 è stato individuato quale Datore di lavoro;

- Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria rappresentata dal
(omissis)
capo del Dipartimento, che per effetto del D.M. 18.11.1996 è stato individuato quale Datore di lavoro;

- Ufficio Legislativo rappresentato dal
(omissis)
capo dell'Ufficio, che per effetto del D.M. 18.11.1996 è stato individuato quale Datore di lavoro;

- Ispettorato Generale rappresentata dal
(omissis)
vice-capo dell'Ispettorato, che per effetto del D.M. 18.11.1996 è stato individuato quale Datore di lavoro;

- Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile rappresentata dal
(omissis)
capo dell'Ufficio, che per effetto del D.M. 18.11.1996 è stato individuato quale Datore di lavoro;

- Ufficio del Responsabile dei servizi informativi ed Automatizzati rappresentato dal
(omissis)
capo dell'Ufficio, che per effetto del D.M. 18.11.1996 è stato individuata quale Datore di lavoro;

che in seguito, per brevità, verranno indicati con la denominazione "Uffici Giudiziari Centrali" ed i cui capi ufficio verranno indicati con la denominazione "datori di lavoro", in rappresentanza dei quali, in virtù del decreto delega in data 10.5.1997, interviene nella stipula
(omissis);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2
(Sorveglianza sanitaria -art. 16 d. l.vo 626/94-)

La Direzione Sanità F.S., nei termini temporali previsti dalla normativa, s'impegna ad effettuare, nei confronti dei dipendenti esposti a rischi professionali appartenenti agli Uffici dell'Amministrazione Centrale la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 16 del D. L.vo 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

Più precisamente:

1) - accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza o controindicazioni al lavoro, cui i lavoratori sono destinati.

2) - accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori.

Per espletare tale sorveglianza il Medico Competente predispone di protocolli minimi di accertamento che potranno essere integrati da ulteriori esami clinici, biologici e indagini diagnostiche specialistiche qualora ne emerga la necessità per la formulazione del giudizio di idoneità al lavoro specifico, come da prospetti allegati.

Le visite mediche da parte del Medico Competente saranno effettuate nelle sedi della Direzione Sanità F.S., ovvero in altro luogo da individuarsi di intesa con i Datori di lavoro.

Art. 3
(Prestazioni del medico competente -art. 17 d. l.vo 626/94-)

La Direzione Sanità F.S. si impegna, altresì, ad effettuare con le proprie risorse professionali (Medico Competente) presso gli Uffici dell'Amministrazione Centrale le prestazioni di cui all'art. 17 del D. L.vo 626/94 e successive modificazioni, e più precisamente:

a) - collaborazione con i Datori di lavoro e con i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione designati dai medesimi alla valutazione dei rischi ed alla stesura del Documento di valutazione di rischio nei termini di cui all'art. 4 comma 6 del D. L.vo 626/94.

b) - istituzione ed aggiornamento della cartella sanitaria di rischio da custodire presso i Datori di lavoro.

c) - informazione ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari e sul risultato degli stessi.

d) - partecipazione alla riunione annuale di cui all'art. 11 del D. L.vo 626/94, comunicando in maniera anonima i risultati collettivi della sorveglianza sanitaria.

e) - sopralluogo negli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno.

f) - collaborazione con i Datori di lavoro alla predisposizione del Servizio di pronto soccorso.

g) - collaborazione all'attività di formazione ed informazione sanitaria dei lavoratori esposti a rischi professionali di cui agli artt. 21 e 22 del D. L.vo 626/94 e successive modificazioni.

g) - predisposizione ed effettuazione, mediante l'opera di personale tecnico della Direzione Sanità F.S., di indagini ambientali mirate alla valutazione dei fattori di rischio.

Art. 4
(Corrispettivi)

Alla F.S. S.p.A., per le prestazioni fornite agli Uffici Giudiziari Centrali ed elencate nell'art. 3 del presente atto, sarà corrisposto un importo forfettario di £ 40.000 (quarantamila) oltre I.V.A. per ogni dipendente operante negli Uffici Giudiziari Centrali, a prescindere dalla sussistenza dell'esposizione a rischio lavorativo.

Per la Sorveglianza Sanitaria nei confronti dei soggetti esposti a rischi professionali saranno applicate le seguenti tariffe:

1) - Visita medica da parte del Medico Competente £. 35.000

2) - Visita oculistica specialistica secondo il protocollo allegato £. 35.000

3) - Per gli esami clinici, biologici e indagini diagnostiche ritenuti necessari dal Medico Competente, con riferimento al rischio evidenziato, verranno applicate le tariffe indicate nel nomenclatore del Ministero della Sanità di cui al D.M. 7.11.1991.

Art. 5
(Modalità di fatturazione e termini di pagamento)

I pagamenti dei corrispettivi relativi alle prestazioni, oggetto della presente convenzione, verranno effettuati secondo le norme di contabilità di Stato, a prestazioni regolarmente rese e su emissione di fattura, preceduta da una nota contabile esplicativa.

Le fatture relative alle prestazioni suddette, saranno emesse nei confronti della Direzione Generale degli Affari Civili e Libere Professioni con cadenza trimestrale.

Per le prestazioni il cui costo è stato determinato forfettariamente (£. 40.000 oltre I.V.A.), le stesse si intenderanno rese a completamento della redazione del Documento di valutazione di rischio, fermo restando che tutte le altre attività del Medico Competente, così come previsto nei punti: b), c), d), e), f), g) ed h), dell'art. 3 del presente atto saranno obbligatoriamente effettuate secondo le modalità e termini temporali previsti dal D. L.vo 626/94 art. 17 e successive modificazioni.

Art. 6
(Revisione tariffari)

Eventuali variazioni che il legislatore apporterà in qualunque momento alle tariffe del Nomenclatore (D.M. 7.11.1991), determineranno l'adozione integrale immediata del nuovo tariffario.

Art. 7
(Durata)

La presente convenzione ha durata annuale, rinnovabile a richiesta del Datore di lavoro.

Art. 8
(Obbligatorietà della convenzione)

La F.S. S.p.A. riconosce che la presente Convenzione, mentre è per essa vincolante dalla data della sottoscrizione, sarà vincolante per gli Uffici dell'Amministrazione Centrale all'atto di approvazione della presente Convenzione, ai sensi delle vigenti norme di Contabilità dello Stato.

Per motivate ragioni gli Uffici Giudiziari Centrali si riservano la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, la presente convenzione, qualora lo ritengano necessario nell'interesse dell'Amministrazione, previo pagamento delle prestazioni già eseguite.

Art. 9
(Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro)

La Direzione Sanità F.S. S.p.A. dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati, eventualmente, alle persone od alle cose, dell'Amministrazione, in dipendenza di manchevolezze e trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione.

La Direzione Sanità F.S. S.p.A. si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative o regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Art. 10
Controversie

In caso di controversie dipendenti dall'esecuzione delle prestazioni la competenza giudiziaria è quella del Foro di Roma.

La Direzione Sanità F.S. S.p.A. dichiara il proprio domicilio fiscale in Roma, P.zza della Croce Rossa n. 1 - partita I.V.A. n. 01008081000 - C.F. n. 01585570581.

Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale eleggono il proprio domicilio presso la Sede di via Arenula, 70.

Art. 11
(Oneri fiscali)

Sono a carico della Direzione Sanità F.S. S.p.A. tutte le spese contrattuali relative alla presente Convenzione e tutti gli oneri fiscali ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo legale di rivalsa.

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Il numero del C.F. della F.S. S.p.A. è 01585570581. Il numero del C.F. degli Uffici dell'Amministrazione Centrale è 801844300587.

Art. 12
(Esecuzione della convenzione)

L'esecuzione della Convenzione è regolata dalle clausole del presente atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la Direzione Sanità F.S. S.p.A. e degli Uffici dell'Amministrazione Centrale; per tutto quanto non espressamente previsto, le parti rinviano al Codice Civile ed alle disposizioni già emanate in materia di contratti di diritto privato ove applicabili.

Il presente atto è redatto in tre originali in bollo, di cui uno per ciascuna delle parti contraenti ed uno per l'eventuale registrazione Ufficio del Registro e consta di n. 9 (nove) fogli, ciascuno dei quali è controfirmato da
(omissis)
per la Direzione Sanità F.S. S.p.A. e da
(omissis)
per gli Uffici dell'Amministrazione Centrale.

Art. 13

Formano parte integrante del presente atto:
- n. 7 prospetti di raggruppamento Lavorazioni/Mansioni.

Roma, li 14.5.1997

Per la Direzione Sanità delle F.S. S.p.A.

Per il Ministero di Grazia e Giustizia

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